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    PRODOTTI A TUTELA DEGLI UTENTI DEI SERVZI BANCARI




    Tra le infinite questioni che attengono alle problematiche economiche degli utenti, la Credit Polis mette a disposizione degli utenti la particolare esperienza e capacità dei suoi professionisti delegati a supportare chiunque nella rivendicazione e difesa dei diritti verso le Banche e Istituzioni Creditizi in genere. In particolare Credit Polis è in grado di fornire assistenza ai propri clienti in materia di:


    • Rivendicazione dell'ANATOCISMO.

    • Rivendicazione degli interessi ULTRALEGALI e ULTRA 117 TUB.

    • Rivendicazione degli interessi ex art. 1815, secondo comma C.C. a seguito applicazione TASSI USURAI.

    • Rivendicazione delle CMS USURAIE.

    • OPPOSIZIONI a DECRETI INGIUNTIVI.

    • TRANSAZIONI CON BANCHE.

    • Rivendicazione degli esagerati oneri scaturiti dai VECCHI MUTUI CONTRATTI IN ECU O ALTRA VALUTA ESTERA.

    • Rivendicazioni di oneri addebitati a seguito di OPERAZIONI SU DERIVATI TIPO SWAP.

    • Controllo e monitoraggio dei rapporti di conto corrente e dei contratti stipulati con Banche.

    • Prevenzione e gestione del contenzioso bancario.



    COSA E’ L’ANATOCISMO ? :

    Per anatocismo, s'intende la prassi bancaria in forza della quale gli interessi maturati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale,vengono “capitalizzati”, ossia riportati a capitale.
     
    Così facendo, gli interessi "capitalizzati" nel trimestre precedente producono, allo scadere del trimestre successivo, a loro volta interessi che vanno a capitalizzarsi sul saldo finale, e così via, in una spirale senza fine.
     
    La capitalizzazione trimestrale delle competenze comporta l’aumento del debito sul c/c accentuando il saldo negativo per il trimestre successivo.
     
    Le spese e gli interessi passivi maturati in un trimestre vengono propriamente considerati come nuovo capitale a debito del cliente.
     
    L’effetto di tale procedura è quello di trasformare le competenze maturate nel periodo in nuovo capitale a debito.
     
    E’ evidente che così facendo il debito capitale del cliente aumenta costantemente nel corso dell’anno mentre l’eventuale credito, fino a giugno 2000, di regola, si incrementava solamente al termine dell’anno.
     
    Tale prassi è sta dichiarata illegittima dalla Corte di Cassazione.
     
    Le clausole contenute nei contratti bancari alludenti a tale "prassi" (c. d. clausole anatocistiche) sono infatti nulle ed improduttive di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 c. c., 2697 e 14182c.c..
     
    L’art. 1283 in particolare, espressamente dispone che "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi".


    Quanto affermato, ha trovato suggello in una prima storica sentenza in cui
    la Corte di Cassazione, Sezione I, 16 marzo 1999 n. 2374, ha limpidamente statuito:
    "E' nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi".
     
    Suggello che è stato confermato e ribadito con l’altrettanto storica sentenza della Sezioni Unite della Suprema Corte del 4 novembre 2004 N° 21095. In conclusione, in un 'obbligazione pecuniaria l'applicabilità dell 'anatocismo implicherebbe che il debitore è tenuto al pagamento non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già scaduti. Si comprende dunque la necessità da un lato di tutelare il debitore dall’applicazione di prassi illegittime e dall’altro quella di fornire la possibilità di effettuare la richiesta di rimborso degli interessi anatocistici illegittimamente percepiti dalle banche.

    COSA SERVE PER CHIEDERE LA RESTITUZIONE?

    La documentazione necessaria all’analisi peritale del conto corrente, consiste di tutti gli estratti conto trimestrali, comprensivi di scalare e riepilogo competenze, dall’apertura del conto fino ad oggi, o fino alla chiusura (se il conto è stato chiuso), nonché, ove possibile, del contratto di apertura del conto e successive risottoscrizioni. Se mancano alcuni estratti conto l’elaborazione sarà ugualmente possibile ma il risultato sarà parziale.



    RIVENDICAZIONI SUI MUTUI

    Stipulare un mutuo significa, in parole semplici, prendere in prestito una somma di denaro, con o senza garanzia ipotecaria, ed impegnarsi a restituirla in un determinato tempo (normalmente lungo) ed a pagare interessi. I mutui possono essere a tasso variabile, fisso o misto.
     
    Il contratto di mutuo può presentare varie problematiche legate a numerosi aspetti, ma le questioni più frequenti sono legate:

    • al computo degli interessi anatocistici sempre presenti nel sistema di ammortamento c. d. alla francese: rata costante comprendente una quota crescente di capitale e decrescente di interessi;

    • all’indeterminatezza ed all’indeterminabilità del tasso di interesse applicato;

    • al cumulo degli interessi di mora con gli interessi dovuti sulle somme concesse in mutuo;

    • ai tassi di interesse usurai;

    • alla continuazione della contabilizzazione delle rate a scadere dopo la decadenza del beneficio del termine.



    TASSO DI INTERESSE APPLICATO  

    In merito al tasso di interesse applicato, questo può essere indicato:

    • in cifre;

    • attraverso un piano di ammortamento;

    • per relationem, criterio soddisfatto solo dove esistano vincolanti discipline sul saggio, fissate su scala nazionale;

    Nei mutui spesso:

    • Il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivamente applicato (Tasso Annuo Effettivo);

    • Il tasso di interesse indicato risulta difforme da quello sul quale è stato costruito il piano di ammortamento;

    • Il tasso di interesse risulta ancorato ad indici non oggettivamente ed obiettivamente individuabili (PRIME RATE ABI, RIBOR, LIBOR, EURIBOR, ecc…);

    • Il tasso di interesse risulta parametrato all’andamento dell’ECU o di altra valuta;

    In luogo di tali tassi, previo accertamento giudiziale della ragione, si applica il TASSO LEGALE se si tratta di rapporti antecedenti all’entrata in vigore del D. Lgs. N° 385/93 (TUB), altrimenti si applicano i tassi sostitutivi di cui al settimo comma dell’ART. 117 TUB.
     



    INTERESSI DI MORA

    Gli interessi di mora non possono essere calcolati sulle quote interessi delle singole rate non pagate giusta sentenza della Corte di Cassazione N° 2593 del 20\2\2003;
      



    DECADENZA BENEFICIO DEL TERMINE
     
    Se è stata richiesta al mutuatario, al momento della decadenza dal beneficio del termine, l’integrale restituzione del capitale residuo (oltre alle rate scadute) e se è stata avviata un’azione esecutiva nei confronti del mutuatario stesso, la Banca mutuante non può continuare a pretendere la restituzione, attraverso la continuazione della contabilizzazione delle rate a scadere, né delle quote di capitale incorporate nelle rate di ammortamento, perché ne ha già richiesto la restituzione con il capitale al momento della decadenza dal beneficio del termine, né della parte interessi delle rate di ammortamento, perché gli stessi sono calcolati sulla base dell’intera durata del mutuo inizialmente prevista, che è venuta meno, appunto, con la decadenza del beneficio del termine.
      


    VERIFICA CONTABILE E RILIEVI INDETERMINATEZZE
     
    I professionisti della Credit Polis sono dotati della necessaria attrezzatura tecnico-scientifica per enucleare da ogni contratto di mutuo le indeterminatezze e le incongruenze che possano ricondurre le rielaborazioni alla rivendicabilità del tasso legale o di quello sostitutivo ex settimo comma dell’art. 117 TUB.
     
    Inoltre, su richiesta dei legali di parte, la Credit Polis effettua ogni tipologia di rielaborazione volta a Consulenze Tecniche di Parte su qualsiasi tipo di mutuo.
      



    DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

    • Atto di Mutuo

    • Atto di erogazione e quietanza;

    • Avvisi scadenza rate;

    • Quietanza pagamento rate;

    • Estratto conto rilasciato dalla Banca dei pagamenti effettuati e tassi praticati;

    • Eventuale corrispondenza con la Banca;

    • Eventuale Atto di precetto;

    • Eventuale atto di pignoramento;

    • Eventuali atti di citazione e/o di opposizione.

    Qualora qualche documento non fosse reperibile sarà valutata la possibilità di effettuare profittevolmente la perizia.


    SWAP E DERIVATI

    Nel corso dell’ultimo decennio si è accentuata l’attenzione di alcune banche italiane verso la commercializzazione di sofisticati strumenti finanziari di derivazione anglosassone, noti con il nome di strumenti “derivati”, ed in particolar modo di alcuni di essi denominati Interest Rate Swap.
     
    La Credit Polis è in grado di offrire un efficiente servizio di consulenza su strumenti derivati ed, in particolare, sugli Iinterest Rate Swap. Lo scopo dell’analisi può essere duplice:

    • stipulare un contratto “derivato” con la finalità di “coprire” i rischi (finanziari) cui l’azienda si trova esposta;

    • analizzare uno o più contratti “derivati” che l’azienda ha già sottoscritto e verificare la congruità e l’equità degli stessi contratti, tenuto conto delle reali esigenze aziendali.

    Al secondo tipo di analisi può anche far seguito una relazione tecnica di parte laddove venga riscontrata dalla Credit Polis l’inadeguatezza delle operazioni in strumenti derivati posti in essere dall’azienda e laddove quest’ultima abbia intenzione di rivalersi nei confronti della banca proponente l’operazione.
     

    In definitiva, qualunque azienda abbia avuto a che fare con uno Swap o con un altro strumento derivato può rivolgersi alla Credit Polis per analizzare e verificare se ci siano i presupposti di annullabilità parziale o totale dell’operazione. In quest’ultimo caso, a seguito di trattativa stragiudiziale o previo impulso legale a cura di specialisti corrispondenti della Credit Polis, si può giungere alla restituzione integrale di tutte le somme versate alla banca oltre che la cessazione immediata di ogni ulteriore addebitato per estinzione dell’operazione stessa.
     
    Operativamente, affinché la Credit Polis abbia tutti gli elementi necessari ad una corretta analisi, nel caso di Interest Rate Swap, qui di seguito si formula un elenco dei documenti necessari e che l’azienda, in caso non li abbia, ha diritto di ottenere dalla sua banca.

    • dichiarazione di appartenenza alla categoria di "operatore qualificato" sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’azienda;

    • contratto quadro” (ovvero, NORME GENERALI CHE REGOLANO I CONTRATTI DI SWAP) contestuale alla sottoscrizione, almeno, della prima operazione di Swap effettuata dall’azienda;

    • modulo di ordine per ciascuna operazione di Swap eseguita, debitamente compilata e sottoscritta dall'azienda;

    • conferme di esecuzione di ciascuna operazione di Swap, debitamente compilate e sottoscritte dalla banca;

    • eventuali documenti relativi a rimodulazione o estinzione delle operazioni di Swap precedentemente poste in essere;

    • misura della Centrale dei rischi del mese antecedente l’operazione di swap;

    • statuto della Società;

    • estratti conto dall’anno di inizio delle operazioni di swap;

    Inoltre, si rivela particolarmente utile ogni eventuale altro documento, appunto, fax che si riferisca alle operazioni di Swap, anche se "informale", in possesso dell’azienda oltre che le opportune informazioni sull'indebitamento aziendale, specie se sono presenti altre operazioni Swap (es. mutui) sulla cui base la banca ha proposto la sottoscrizione dell’operazione di Swap.
     


     
    COSA SONO GLI STRUMENTI DERIVATI  

    Nati da un’intuizione della geniale mente di Modigliani, premio Nobel per l’economia, gli strumenti “derivati” sono dei particolari strumenti finanziari la cui caratteristica distintiva è di derivare il proprio valore da variabili esterne allo strumento stesso, definite attività sottostanti, da cui la loro natura derivata. Le variabili sottostanti i titoli derivati possono essere molteplici e di vario genere come, a titolo esemplificativo, un altro titolo (ad es., un'azione o un'obbligazione), l’andamento di una o più valute, l’evoluzione di un di un determinato tasso di interesse o di un altro Indice di riferimento (ad es., azionario, obbligazionario, su tassi o su valute).
     

     

    COS’E’ LO SWAP

    L’oggetto di alcuni dei più recenti contenziosi in materia di rapporti banche-imprese sono alcune operazioni denominate SWAP (letteralmente, scambio), una particolare tipologia di contratti appartenenti alla più vasta categoria degli strumenti “derivati”. Le tipologie di Swap maggiormente diffuse sono due: gli Interest Rate Swap (letteralmente, Scambio di Tassi d’Interesse) ed i Currency Swap (letteralmente, Scambio di Valute). La prima tipologia di Swap è quella ga più diffusa nella compagine delle imprese italiane, specie delle medie e piccole imprese, e qui di seguito se ne menzionano i tratti più salienti.
     

    Interest Rate Swap

    Negli Interest Rate Swap le controparti si impegnano a scambiarsi reciprocamente, alle scadenze e con le modalità sottoscritte nel contratto, gli interessi calcolati su un capitale nozionale (mai scambiato) ed a un tasso d’interesse differente per ciascuna controparte. Tipicamente, infatti, una controparte si impegna a versare interessi calcolati ad un tasso fisso, mentre l’altra controparte pagherà interessi in base ad un tasso variabile, di qui lo “Swap” (scambio).
     
    Questo tipo di operazioni nascono per rispondere alle esigenze, di segno opposto per le due controparti, di fronteggiare le fluttuazioni che subiscono nel tempo i tassi (sia di interesse o di cambio) oggetto delle descritte operazione. Infatti, chi si impegna a pagare interessi fissi è tipicamente già indebitato ad un tasso variabile e vuole tutelarsi dal rischio di rialzo dei tassi d’interesse che gli comporterebbe eccessivi oneri passivi. Dall’altra parte, la controparte che nell’operazione di Interest Rate Swap si impegna a pagare interessi variabili spera di trarre vantaggio dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse, sperando spesso in un ribasso dell’indice di riferimento.
     
    Un’operazione di Interest Rate Swap come quella appena descritta può essere di “copertura”, ovvero una sorta di “assicurazione” costruita solo dopo un’attenta analisi della situazione finanziaria delle controparti e delle loro rispettive esigenze. Ci possono poi essere altre motivazioni che possono spingere un operatore a sottoscrivere un contratto di Interest Rate Swap, come ragioni speculative, ma è da escludere che questo tipo di operazioni possano interessare aziende che non hanno come scopo societario la speculazione finanziaria.
     
    Ciò che purtroppo si è manifestato, a volte, negli ultimi anni in Italia è un utilizzo inadeguato dei complessi strumenti sopra menzionati. Alcune banche italiane, ad esempio, hanno formalmente utilizzato gli Interest Rate Swap per il loro scopo “istituzionale”, ovvero quello di “copertura” contro il rialzo dei tassi di interesse, ma di fatto tali operazioni si sono poi rivelate essere di natura “speculativa” poiché non perfettamente calibrate sulle reali esigenze finanziarie delle aziende sottoscrittrici. La frequente conseguenza di un’operazione speculativa in strumenti derivati è, notoriamente, il realizzarsi di ingenti perdite, in questo caso per le aziende che hanno sottoscritto uno Swap o un altro contratto su strumenti derivati senza la necessaria conoscenza ed esperienza in materia.


     


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