|
PRODOTTI
A TUTELA DEGLI UTENTI DEI SERVZI BANCARI
Tra
le infinite questioni che attengono alle problematiche economiche
degli utenti, la Credit Polis mette a disposizione degli utenti la
particolare esperienza e capacità dei suoi professionisti
delegati a supportare chiunque nella rivendicazione e difesa dei
diritti verso le Banche e Istituzioni Creditizi in genere. In
particolare Credit Polis è in grado di fornire assistenza ai
propri clienti in materia di:
Rivendicazione dell'ANATOCISMO.
Rivendicazione
degli interessi ULTRALEGALI e ULTRA 117 TUB.
Rivendicazione
degli interessi ex art. 1815, secondo comma C.C. a seguito
applicazione TASSI USURAI.
Rivendicazione
delle CMS USURAIE.
OPPOSIZIONI
a DECRETI INGIUNTIVI.
TRANSAZIONI
CON BANCHE.
Rivendicazione
degli esagerati oneri scaturiti dai VECCHI MUTUI CONTRATTI IN ECU O
ALTRA VALUTA ESTERA.
Rivendicazioni
di oneri addebitati a seguito di OPERAZIONI SU DERIVATI TIPO SWAP.
Controllo
e monitoraggio dei rapporti di conto corrente e dei contratti
stipulati con Banche.
Prevenzione
e gestione del contenzioso bancario.
COSA E’ L’ANATOCISMO
? :
Per
anatocismo, s'intende la prassi bancaria in forza della quale gli
interessi maturati sul saldo debitore, generalmente a cadenza
trimestrale,vengono “capitalizzati”, ossia riportati a
capitale. Così facendo, gli interessi
"capitalizzati" nel trimestre precedente producono, allo
scadere del trimestre successivo, a loro volta interessi che vanno a
capitalizzarsi sul saldo finale, e così via, in una spirale
senza fine. La capitalizzazione trimestrale delle
competenze comporta l’aumento del debito sul c/c accentuando il
saldo negativo per il trimestre successivo. Le spese e
gli interessi passivi maturati in un trimestre vengono propriamente
considerati come nuovo capitale a debito del cliente. L’effetto
di tale procedura è quello di trasformare le competenze
maturate nel periodo in nuovo capitale a debito. E’
evidente che così facendo il debito capitale del cliente
aumenta costantemente nel corso dell’anno mentre l’eventuale
credito, fino a giugno 2000, di regola, si incrementava solamente al
termine dell’anno. Tale prassi è sta
dichiarata illegittima dalla Corte di Cassazione. Le
clausole contenute nei contratti bancari alludenti a tale "prassi"
(c. d. clausole anatocistiche) sono infatti nulle ed improduttive di
ogni effetto per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 c.
c., 2697 e 14182c.c.. L’art. 1283 in particolare,
espressamente dispone che "in mancanza di usi contrari, gli
interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della
domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro
scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei
mesi".
Quanto affermato, ha trovato
suggello in una prima storica sentenza in cui la
Corte di Cassazione, Sezione I, 16 marzo 1999 n. 2374,
ha limpidamente statuito: "E' nulla la previsione contenuta
nei contratti di conto corrente bancario, avente a oggetto la
capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente,
giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di
una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente
alla scadenza degli interessi". Suggello che è
stato confermato e ribadito con l’altrettanto storica sentenza
della Sezioni Unite della Suprema Corte del 4 novembre 2004 N°
21095. In conclusione, in un 'obbligazione pecuniaria l'applicabilità
dell 'anatocismo implicherebbe che il debitore è tenuto al
pagamento non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche
degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già
scaduti. Si comprende dunque la necessità da un lato di
tutelare il debitore dall’applicazione di prassi illegittime e
dall’altro quella di fornire la possibilità di
effettuare la richiesta di rimborso degli interessi anatocistici
illegittimamente percepiti dalle banche.
COSA SERVE PER CHIEDERE LA RESTITUZIONE?
La
documentazione necessaria all’analisi peritale del conto
corrente, consiste di tutti gli estratti conto trimestrali,
comprensivi di scalare e riepilogo competenze, dall’apertura
del conto fino ad oggi, o fino alla chiusura (se il conto è
stato chiuso), nonché, ove possibile, del contratto di
apertura del conto e successive risottoscrizioni. Se mancano alcuni
estratti conto l’elaborazione sarà ugualmente possibile
ma il risultato sarà parziale.
RIVENDICAZIONI SUI MUTUI
Stipulare
un mutuo significa, in parole semplici, prendere in prestito una
somma di denaro, con o senza garanzia ipotecaria, ed impegnarsi a
restituirla in un determinato tempo (normalmente lungo) ed a pagare
interessi. I mutui possono essere a tasso variabile, fisso o misto.
Il contratto di mutuo può presentare varie
problematiche legate a numerosi aspetti, ma le questioni più
frequenti sono legate:
al computo degli interessi
anatocistici sempre presenti nel sistema di ammortamento c. d. alla
francese: rata costante comprendente una quota crescente di capitale
e decrescente di interessi;
all’indeterminatezza
ed all’indeterminabilità del tasso di interesse
applicato;
al
cumulo degli interessi di mora con gli interessi dovuti sulle somme
concesse in mutuo;
ai
tassi di interesse usurai;
alla
continuazione della contabilizzazione delle rate a scadere dopo la
decadenza del beneficio del termine.
TASSO DI INTERESSE APPLICATO
In merito al tasso di interesse applicato, questo può essere indicato:
in cifre;
attraverso
un piano di ammortamento;
per
relationem, criterio soddisfatto solo dove esistano vincolanti
discipline sul saggio, fissate su scala nazionale;
Nei
mutui spesso:
Il tasso indicato nel contratto non
corrisponde a quello effettivamente applicato (Tasso Annuo
Effettivo);
Il
tasso di interesse indicato risulta difforme da quello sul quale è
stato costruito il piano di ammortamento;
Il
tasso di interesse risulta ancorato ad indici non oggettivamente ed
obiettivamente individuabili (PRIME RATE ABI, RIBOR, LIBOR, EURIBOR,
ecc…);
Il
tasso di interesse risulta parametrato all’andamento dell’ECU
o di altra valuta;
In
luogo di tali tassi, previo accertamento giudiziale della ragione, si
applica il TASSO LEGALE se si tratta di rapporti antecedenti
all’entrata in vigore del D. Lgs. N° 385/93 (TUB),
altrimenti si applicano i tassi sostitutivi di cui al settimo comma
dell’ART. 117 TUB.
INTERESSI DI MORA
Gli
interessi di mora non possono essere calcolati sulle quote interessi
delle singole rate non pagate giusta sentenza della Corte di
Cassazione N° 2593 del 20\2\2003;
DECADENZA BENEFICIO DEL TERMINE
Se è
stata richiesta al mutuatario, al momento della decadenza dal
beneficio del termine, l’integrale restituzione del capitale
residuo (oltre alle rate scadute) e se è stata avviata
un’azione esecutiva nei confronti del mutuatario stesso, la
Banca mutuante non può continuare a pretendere la
restituzione, attraverso la continuazione della contabilizzazione
delle rate a scadere, né delle quote di capitale incorporate
nelle rate di ammortamento, perché ne ha già richiesto
la restituzione con il capitale al momento della decadenza dal
beneficio del termine, né della parte interessi delle rate di
ammortamento, perché gli stessi sono calcolati sulla base
dell’intera durata del mutuo inizialmente prevista, che è
venuta meno, appunto, con la decadenza del beneficio del termine.
VERIFICA CONTABILE E RILIEVI INDETERMINATEZZE
I professionisti della Credit Polis sono dotati della
necessaria attrezzatura tecnico-scientifica per enucleare da ogni
contratto di mutuo le indeterminatezze e le incongruenze che possano
ricondurre le rielaborazioni alla rivendicabilità del tasso
legale o di quello sostitutivo ex settimo comma dell’art. 117
TUB. Inoltre, su richiesta dei legali di parte, la Credit Polis effettua ogni tipologia di rielaborazione volta a Consulenze
Tecniche di Parte su qualsiasi tipo di mutuo.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Atto di Mutuo
Atto
di erogazione e quietanza;
Avvisi
scadenza rate;
Quietanza
pagamento rate;
Estratto
conto rilasciato dalla Banca dei pagamenti effettuati e tassi
praticati;
Eventuale
corrispondenza con la Banca;
Eventuale
Atto di precetto;
Eventuale
atto di pignoramento;
Eventuali
atti di citazione e/o di opposizione.
Qualora
qualche documento non fosse reperibile sarà valutata la
possibilità di effettuare profittevolmente la perizia.
SWAP E DERIVATI
Nel
corso dell’ultimo decennio si è accentuata l’attenzione
di alcune banche italiane verso la commercializzazione di sofisticati
strumenti finanziari di derivazione anglosassone, noti con il nome di
strumenti “derivati”, ed in particolar modo di alcuni di
essi denominati Interest Rate Swap. La Credit Polis è in grado di offrire un efficiente servizio di
consulenza su strumenti derivati ed, in particolare, sugli Iinterest
Rate Swap. Lo scopo dell’analisi può essere duplice:
stipulare un contratto “derivato”
con la finalità di “coprire” i rischi
(finanziari) cui l’azienda si trova esposta;
analizzare
uno o più contratti “derivati” che l’azienda
ha già sottoscritto e verificare la congruità e
l’equità degli stessi contratti, tenuto conto delle
reali esigenze aziendali.
Al
secondo tipo di analisi può anche far seguito una relazione
tecnica di parte laddove venga riscontrata dalla Credit Polis
l’inadeguatezza delle operazioni in strumenti derivati posti in
essere dall’azienda e laddove quest’ultima abbia
intenzione di rivalersi nei confronti della banca proponente
l’operazione.
In
definitiva, qualunque azienda abbia avuto a che fare con uno Swap o
con un altro strumento derivato può rivolgersi alla Credit
Polis per analizzare e verificare se ci siano i presupposti di
annullabilità parziale o totale dell’operazione. In
quest’ultimo caso, a seguito di trattativa stragiudiziale o
previo impulso legale a cura di specialisti corrispondenti della
Credit Polis, si può giungere alla restituzione integrale di
tutte le somme versate alla banca oltre che la cessazione immediata
di ogni ulteriore addebitato per estinzione dell’operazione
stessa. Operativamente, affinché la Credit Polis
abbia tutti gli elementi necessari ad una corretta analisi, nel caso
di Interest Rate Swap, qui di seguito si formula un elenco dei
documenti necessari e che l’azienda, in caso non li abbia, ha
diritto di ottenere dalla sua banca.
dichiarazione di appartenenza alla
categoria di "operatore qualificato" sottoscritta dal
Legale Rappresentante dell’azienda;
“contratto
quadro” (ovvero, NORME GENERALI CHE REGOLANO I CONTRATTI DI
SWAP) contestuale alla sottoscrizione, almeno, della prima
operazione di Swap effettuata dall’azienda;
modulo
di ordine per ciascuna operazione di Swap eseguita, debitamente
compilata e sottoscritta dall'azienda;
conferme
di esecuzione di ciascuna operazione di Swap, debitamente compilate
e sottoscritte dalla banca;
eventuali
documenti relativi a rimodulazione o estinzione delle operazioni di
Swap precedentemente poste in essere;
misura
della Centrale dei rischi del mese antecedente l’operazione di
swap;
statuto
della Società;
estratti
conto dall’anno di inizio delle operazioni di swap;
Inoltre,
si rivela particolarmente utile ogni eventuale altro documento,
appunto, fax che si riferisca alle operazioni di Swap, anche se
"informale", in possesso dell’azienda oltre che le
opportune informazioni sull'indebitamento aziendale, specie se sono
presenti altre operazioni Swap (es. mutui) sulla cui base la banca ha
proposto la sottoscrizione dell’operazione di Swap.
COSA SONO GLI STRUMENTI DERIVATI
Nati da
un’intuizione della geniale mente di Modigliani, premio Nobel
per l’economia, gli strumenti “derivati” sono dei
particolari strumenti finanziari la cui caratteristica distintiva è
di derivare il proprio valore da variabili esterne allo strumento
stesso, definite attività sottostanti, da cui la loro natura
derivata. Le variabili sottostanti i titoli derivati possono essere
molteplici e di vario genere come, a titolo esemplificativo, un altro
titolo (ad es., un'azione o un'obbligazione), l’andamento di
una o più valute, l’evoluzione di un di un determinato
tasso di interesse o di un altro Indice di riferimento (ad es.,
azionario, obbligazionario, su tassi o su valute).
COS’E’ LO
SWAP
L’oggetto di alcuni dei più recenti
contenziosi in materia di rapporti banche-imprese sono alcune
operazioni denominate SWAP (letteralmente, scambio), una particolare
tipologia di contratti appartenenti alla più vasta categoria
degli strumenti “derivati”. Le tipologie di Swap
maggiormente diffuse sono due: gli Interest Rate Swap (letteralmente,
Scambio di Tassi d’Interesse) ed i Currency Swap
(letteralmente, Scambio di Valute). La prima tipologia di Swap è
quella ga più diffusa nella compagine delle imprese italiane,
specie delle medie e piccole imprese, e qui di seguito se ne
menzionano i tratti più salienti.
Interest Rate Swap
Negli
Interest Rate Swap le controparti si impegnano a scambiarsi
reciprocamente, alle scadenze e con le modalità sottoscritte
nel contratto, gli interessi calcolati su un capitale nozionale (mai
scambiato) ed a un tasso d’interesse differente per ciascuna
controparte. Tipicamente, infatti, una controparte si impegna a
versare interessi calcolati ad un tasso fisso, mentre l’altra
controparte pagherà interessi in base ad un tasso variabile,
di qui lo “Swap” (scambio). Questo tipo di
operazioni nascono per rispondere alle esigenze, di segno opposto per
le due controparti, di fronteggiare le fluttuazioni che subiscono nel
tempo i tassi (sia di interesse o di cambio) oggetto delle descritte
operazione. Infatti, chi si impegna a pagare interessi fissi è
tipicamente già indebitato ad un tasso variabile e vuole
tutelarsi dal rischio di rialzo dei tassi d’interesse che gli
comporterebbe eccessivi oneri passivi. Dall’altra parte, la
controparte che nell’operazione di Interest Rate Swap si
impegna a pagare interessi variabili spera di trarre vantaggio dalle
fluttuazioni dei tassi d’interesse, sperando spesso in un
ribasso dell’indice di riferimento. Un’operazione
di Interest Rate Swap come quella appena descritta può essere
di “copertura”, ovvero una sorta di “assicurazione”
costruita solo dopo un’attenta analisi della situazione
finanziaria delle controparti e delle loro rispettive esigenze. Ci
possono poi essere altre motivazioni che possono spingere un
operatore a sottoscrivere un contratto di Interest Rate Swap, come
ragioni speculative, ma è da escludere che questo tipo di
operazioni possano interessare aziende che non hanno come scopo
societario la speculazione finanziaria. Ciò che
purtroppo si è manifestato, a volte, negli ultimi anni in
Italia è un utilizzo inadeguato dei complessi strumenti sopra
menzionati. Alcune banche italiane, ad esempio, hanno formalmente
utilizzato gli Interest Rate Swap per il loro scopo “istituzionale”,
ovvero quello di “copertura” contro il rialzo dei tassi
di interesse, ma di fatto tali operazioni si sono poi rivelate essere
di natura “speculativa” poiché non perfettamente
calibrate sulle reali esigenze finanziarie delle aziende
sottoscrittrici. La frequente conseguenza di un’operazione
speculativa in strumenti derivati è, notoriamente, il
realizzarsi di ingenti perdite, in questo caso per le aziende che
hanno sottoscritto uno Swap o un altro contratto su strumenti
derivati senza la necessaria conoscenza ed esperienza in materia.
|